COME E QUANDO RICHIEDERE LA DETRAZIONE FISCALE DEL 36%

by - ottobre 16, 2009


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1) IN COSA CONSISTE

La riforma finanziaria del 2009 prevede una proroga di quelle che erano le agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione delle costruzioni destinate ad uso abitazione.
Infatti era prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per il recupero di case di abitazione, secondo la legge del 24 dicembre 2007 n 244.
All’art. 17 viene stabilito che sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque in casi particolari) anni, rimanendo valide le agevolazioni tributarie sui seguenti interventi:

- interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
-interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
L'art.18, invece, definisce prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall’Irpef dovuta € 19.680,00 in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.968,00 (o € 3.936,00) per ogni anno.
In particolare:

· 10 anni se l'età del contribuente è inferiore a 75 anni
· 5 anni se l'età del contribuente è tra 75 e 80 anni
· 3 anni se l'età del contribuente è superiore a 80 anni


2) A CHI SPETTA

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.
Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

3) PER QUALI LAVORI:

L’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457 norma quali sono i lavori oggetto di detrazione.

· OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
· MANUTENZIONE STRAORDINARIA
· LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (singoli appartamenti e immobili condominiali)
· interventi finalizzati AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI ENERGETICI di cui alla Legge 9/1/1991 n. 10 e D.P.R. 26/8/1993 n. 412.

Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457.

4) COSA OCCORRE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

4.a) Comunicazione di inizio lavori :

prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.

A questa redatta su apposito modello saranno allegate:

· copia della concessione/autorizzazione edilizia (per gli interventi rientranti nell’ambito della manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia), o della comunicazione di inizio lavori ( per gli interventi che rientrano nell’ambito del conseguimento di risparmio energetico)
· dati catastali (in mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella)
· la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta
· solo per gli interventi rientranti nell’ambito del conseguimento di risparmio energetico, dichiarazione del produttore attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla Legge 10/91 e D.P.R. 26/8/1993 n. 412
· delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali
· estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

n.b. Se si hanno difficoltà a reperire la documentazione richiesta, è possibile trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dichiarerà di essere in possesso della documentazione necessaria.

Modulo Comunicazione Inizio Lavori

4.b) Comunicazione alla ASL :

contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, dovrà essere inviata con raccomendata senza ricevuta di ritono all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con le seguenti informazioni :

· generalità del committente
· ubicazione dei lavori
· natura dell’intervento da realizzare
· dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori
· data di inizio dell’intervento di recupero
· l'assunzione, da parte dell'impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione, tramite una dichiarazione firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell'impresa.

n.b.Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c'è l'obbligo di trasmettere all'ASL la dichiarazione dell'impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso. Inoltre nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse.
Se prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.

Modulo Comunicazione Asl


4.c) Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario

Sul bonifico sarà indicato:

· la causale del versamento;
· il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione;
· la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa beneficiaria del bonifico.

Se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi.
Nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, la detrazione sarà riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

n.b. Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura " Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 ".

4.d) Altri adempimenti :

Al termine dei lavori:

1. per i lavori di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori;
2. conservare le fatture o ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento.

5) GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO

Nel modulo vanno indicati:

1. Dati del dichiarante per agevolazione fiscale.

- Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
- Barrare la relativa casella che certifica se si è possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentori (locatario, comodatario) dell'immobile.

- Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella amministratore se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio, o condomino se il soggetto è uno dei condomini.

2. Dati dell'immobile per esenzione IRPEF.

- In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all'immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
- Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

Guida dell'Agenzia delle Entrate

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